(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Lazio n. 36 del 9 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alle leggi regionali  6  ottobre  1997,  n.  29  «Norme  in
  materia di aree naturali protette regionali», 6 luglio 1998, n.  24
  «Pianificazione  paesistica  e  tutela  dei  beni  e   delle   aree
  sottoposti a vincolo paesistico» e 11 agosto 2009,  n.  21  «Misure
  straordinarie per il settore edilizio ed interventi per  l'edilizia
  residenziale  sociale»,  come  da  ultimo  modificate  dalla  legge
  regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali  2
  luglio   1987,   n.   36   «Norme   in   materia    di    attivita'
  urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure», 9 marzo  1990,
  n. 27 «Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti
  religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi  regionali
  per il recupero degli edifici di culto aventi  importanza  storica,
  artistica od archeologica», 6 agosto 1999, n. 12 «Disciplina  delle
  funzioni amministrative regionali e locali in materia  di  edilizia
  residenziale pubblica», 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul  governo
  del  territorio»,  19  luglio  2007,  n.  11  «Misure  urgenti  per
  l'edilizia  residenziale  pubblica»  e  16  aprile  2009,   n.   13
  «Disposizioni per il  recupero  a  fini  abitativi  dei  sottotetti
  esistenti» e successive modifiche) 
  1. All'art. 26  della  legge  regionale  n.  24/1998  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In caso di contrasto  tra  le  perimetrazioni  del  PTPR  e
l'effettiva  esistenza  dei  beni  sottoposti  a  vincolo  ai   sensi
dell'art. 134, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137)  e  successive
modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR,  la  Regione
procede all'adeguamento delle perimetrazioni  del  PTPR  alle  citate
disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su  proposta
della Giunta regionale. Qualora le  riperimetrazioni  comportino  una
estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve
essere preceduta dalle forme di pubblicita' di cui all'art. 23.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni,
l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1,  2  e  2-bis
puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e  da
chiunque vi abbia interesse per il  tramite  dei  comuni  che,  entro
trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione
comprovante  l'erronea  peri  metrazione  delle  aree   di   notevole
interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell'ambito della
copianificazione, ai  sensi  dell'art.  135,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi  di  cui
al comma 2-bis  riguardi  beni  identitari  archeologici  e  storici,
puntuali  e  lineari,  l'istanza   di   rettifica   e   la   relativa
documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero  per
i beni e  le  attivita'  culturali,  ai  fini  della  verifica  della
sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico. La  Regione,
a  seguito  della   comunicazione   dell'accertamento   ministeriale,
provvede alla rettifica con le procedure di cui al  comma  2-bis.  La
Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della  documentazione,
comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta
di adeguamento delle perimetrazioni.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni in
attuazione dei commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, si fa riferimento, ai  fini
delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla
declaratoria dei provvedimenti di apposizione del  vincolo  ai  sensi
del decreto legislativo n. 42/2004  e  successive  modifiche  e  alla
effettiva esistenza dei beni come  definita  ed  accertata  ai  sensi
degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonche' alla  accertata
sussistenza dell'interesse archeologico e  paesaggistico  di  cui  al
comma 3.»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Fino  all'approvazione  del  PTPR,  la   Regione   procede
all'adeguamento delle  perimetrazioni  del  PTPR  adottato  ai  sensi
dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1,  2  e  2-bis,  con
deliberazione della Giunta regionale e  successiva  approvazione  del
Consiglio regionale.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale  n.  12/1999  e
successive modifiche e' sostituito dal seguente: 
  «4. Qualora non si pervenga, nei sessanta  giorni,  all'accordo  di
programma o non sia rispettato il  nuovo  termine  per  l'inizio  dei
lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il  rispetto
del termine e la permanenza dell'interesse  pubblico  ad  eseguire  i
lavori programmati e finanziati, puo' con deliberazione della  Giunta
regionale  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia   di
edilizia residenziale pubblica, rideterminare le localizzazioni degli
interventi, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei  lavori,  in
ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il  quale
i relativi fondi  tornano  nella  disponibilita'  della  Regione.  La
rideterminazione della localizzazione  deve  avvenire  in  un  comune
appartenente   allo   stesso   ambito   provinciale    della    prima
localizzazione,  con  esclusione  di  Roma  capitale,  tenendo  conto
dell'emergenza abitativa.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 12  della  legge  regionale  n.  11/2007  e
successive modifiche e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Al  fine  di  realizzare  la  trasformazione  del  diritto  di
superficie in diritto di proprieta',  i  comuni  definiscono  in  via
transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni,  la  quantificazione
dell'entita' dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso  costo  di
acquisizione delle  aree  espropriate,  stabilendo  in  tal  modo  le
condizioni di maggiore favore per i cittadini e  fatti  sempre  salvi
gli accordi tra le parti.». 
  4. All'art. 2 della legge regionale  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'alinea del comma 1 le parole: «alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
data del 28 agosto 2011»; 
    b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) siano edifici ultimati per i quali intervenga  il  rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria entro il termine di  cui
all'art. 6, comma 4.»; 
      c) alla lettera c) del comma 2 le  parole:  «ed  in  ogni  caso
ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, fatto  salvo  in  ogni  caso  il  nulla  osta  del
soggetto gestore dell'area naturale protetta»; 
      d) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole:  «rischio  molto
elevato» sono inserite le seguenti: «ed elevato». 
  5. All'art. 3 della legge regionale  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) 20 per cento degli edifici residenziali e non  residenziali
indicati nell'art. 2 destinati alle  strutture  che  erogano  servizi
socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003,  n.
41  (Norme  in  materia  di   autorizzazione   all'apertura   ed   al
funzionamento di strutture che prestano servizi  socio-assistenziali)
e successive modifiche,  per  un  incremento  massimo  di  200  metri
quadrati per l'intero edificio;»; 
    b) alla lettera d) del comma 1 le parole: «dalle lettere a) e b)»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»; 
    c) al comma  6  le  parole:  «e  delle  opere  di  urbanizzazione
secondaria»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  degli   standard
urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»; 
    d) al comma 7 le parole: «dell'adeguamento o della  realizzazione
delle opere di  urbanizzazione  secondaria,  come  individuate»  sono
sostituite dalle seguenti:  «della  dotazione  degli  standard,  come
individuati»; 
    e) al comma 8 le parole: «a schiera» sono soppresse. 
  6. All'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, come da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'alinea del comma 1 dopo le parole:  «degli  edifici»  sono
inserite le seguenti: «o di parti degli edifici»; 
    b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole:
«, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai  utilizzati  alla
data   del    30    settembre    2010    destinati    ad    attivita'
turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3
mila metri quadrati;»; 
    c) alla lettera c) del comma 1 le parole: «tali  interventi  sono
subordinati  a  riservare  una  quota  della  superficie  complessiva
oggetto di trasformazione alla locazione con  canone  calmierato  per
l'edilizia sociale, secondo quanto definito  dalla  Giunta  regionale
con regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:  «tali
interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a  canone
calmierato  una  quota  della  superficie  complessiva   oggetto   di
trasformazione, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il
regolamento di cui al comma 1-bis»; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,
lettera b), dello Statuto e  del  comma  1,  lettera  c),  adotta  un
regolamento di attuazione e integrazione con il quale disciplina: 
    a) i requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia  sociale  a
canone calmierato e le procedure per l'individuazione dei locatari; 
    b) la durata del vincolo di locazione a  canone  calmierato,  che
non puo' essere comunque inferiore a quindici  anni,  prevedendo  che
sia oggetto di specifico atto  d'obbligo  da  registrarsi  presso  la
conservatoria dei registri immobiliari; 
    c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a
favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c); 
    d) i criteri per la determinazione del canone calmierato; 
    e) eventuale ulteriore documentazione a corredo  della  richiesta
del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi
di  cui  al  comma  1,  lettera  c),   necessaria   ai   fini   della
individuazione certa delle superfici e degli alloggi da  destinare  a
locazione a canone calmierato; 
    f) le condizioni e le modalita' dell'eventuale alienazione  degli
alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) ed i criteri
per la determinazione del prezzo di  vendita,  che  non  puo'  essere
superiore al 60 per cento del valore di mercato.»; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. E' consentita, nelle aree edificabili libere  con  destinazione
non residenziale nell'ambito  dei  piani  e  programmi  attuativi  di
iniziativa pubblica o  privata  nonche'  di  ogni  atto  deliberativo
comunale avente  efficacia  di  atto  attuativo  del  PRG,  ancorche'
decaduti, con esclusione dei piani degli  insediamenti  produttivi  e
dei piani industriali particolareggiati, la realizzazione di immobili
ad uso residenziale entro il limite di  10  mila  metri  quadrati  di
superficie utile  lorda  e  comunque  non  oltre  la  superficie  non
residenziale prevista  dal  piano,  incrementata  del  10  per  cento
dell'intera volumetria prevista dal piano  stesso,  proporzionalmente
distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera
destinata a non residenziale. La  realizzazione  di  tali  interventi
rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita
nella misura minima del 30 per cento, destinata  alla  locazione  con
canone calmierato per  l'edilizia  sociale  secondo  quanto  definito
dalla Giunta regionale con il regolamento di  attuazione  di  cui  al
comma 1-bis. La realizzazione degli interventi previsti nel  presente
comma e' subordinata  all'esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria e secondaria, ovvero al loro adeguamento o realizzazione  in
relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto  aumento
di volume o di superficie utile degli edifici e-istenti nonche'  alla
realizzazione di parcheggi di cui all'art. 41-sexies della  legge  n.
1150/1942 e successive modifiche.»; 
    f) al comma 6 le parole: «e  secondaria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli  3  e  5
del decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444». 
  7. Dopo l'art. 3-ter della legge  regionale  n.  21/2009,  come  da
ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011,  e'  inserito  il
seguente: 
 
                          «Art. 13-quater. 
 
Interventi finalizzati al riutilizzo edilizio dismesso attraverso  il
  cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale 
  1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
comunali vigenti o adottati nonche' nei  comuni  sprovvisti  di  tali
strumenti, sono consentiti cambi di destinazione  ad  altro  uso  non
residenziale attraverso interventi di ristrutturazione  edilizia,  di
sostituzione  edilizia,  con  demolizione  e  ricostruzione,   e   di
completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di
cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2  aventi  destinazione
non residenziale  con  esclusione  di  teatri  e  cinema,  che  siano
dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che
alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati
e/o per i quali sia scaduto il titolo  abilitativo  edilizio  ovvero,
limitatamente agli edifici con destinazione  d'uso  direzionale,  che
siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al  presente
comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) gli  interventi  non  possono  riguardare  edifici  ricompresi
all'interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i  lavori
pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  ovvero  nell'ambito  di  consorzi
industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli
interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10  ha,  che  riguardino
edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005; 
    b) gli interventi non possono riguardare gli  edifici  ricompresi
all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro  per
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    c) gli interventi finalizzati al  cambio  di  destinazione  d'uso
sono consentiti fino  ad  un  massimo  di  2.500  metri  quadrati  di
superficie utile lorda; 
    d) gli interventi sono realizzati nel rispetto  delle  altezze  e
delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
  2. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma
1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di  zona
dell'area di sedi me e delle aree pertinenziali dell'edificio.». 
  8. All'art. 4 della legge regionale  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 4 le  parole:  «e  secondaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «e degli standard urbanistici di cui  agli
articoli 3 e 5 del decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444»; 
    b) il comma 6 e' soppresso. 
  9. All'art. 5 della legge regionale  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 le  parole:  «e  secondaria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e degli standard urbanistici di cui agli articoli  3  e  5
del decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444»; 
  b) al comma 4 le parole: «fatto salvo quanto previsto agli articoli
3 comma 11,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fatto  salvo  quanto
previsto agli articoli 3, comma 8,». 
  10. All'art. 6 della legge regionale n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «3-ter,»sono inserite le  seguenti:
«3-quater,»; 
    b) al comma 2 dopo le parole: «3-ter» sono inserite le  seguenti:
«, 3-quater»; 
    c) al comma 4 dopo le parole: «a  decorrere  dal  temine  di  cui
all'art. 2, comma 4» sono inserite le seguenti: «ed entro il  termine
del 31 gennaio 2015»; 
    d) al comma  7  dopo  le  parole:  «3-ter,  »  sono  inserite  le
seguenti: «3-quater,». 
  11. All'art. 7 della legge regionale n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «di  riqualificare  e  recuperare»  sono
sostituite dalle seguenti: «di valorizzare»; 
    b) all'alinea del comma 3 le parole: «volti al  recupero  e  alla
riqualificazione  di  aree  sottoposte   a   vincoli   ambientali   e
paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «volti, in conformita'
alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art.  145,  comma  3,
del decreto legislativo  n.  42/2004  e  successive  modifiche,  alla
valorizzazione di  aree  caratterizzate  dalla  presenza  di  elevate
valenze naturalistiche, ambientali e culturali»; 
    c) alla lettera b) del comma 3 le parole: «aree esterne a  quelle
vincolate» sono sostituite dalle seguenti:  «aree  esterne  a  quelle
caratterizzate dalla  presenza  di  elevate  valenze  naturalistiche,
ambientali e culturali»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Qualora  il  programma  di   riqualificazione   ambientale
comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai  sensi
dell'art.  145,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e
successive modifiche adottano il programma d'intesa con i  competenti
uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali.»; 
    e) al comma 4 le parole: «nelle  aree  di  valore  paesaggistico»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree di cui al comma 3»; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di  cui
al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie,
ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti ai sensi del comma
3, lettera b), fino a un massimo del 150 per cento  della  volumetria
demolita e destinano le aree recuperate alla fruizione  pubblica  del
litorale.». 
  12. All'art. 15-bis della  legge  regionale  n.  21/2009,  come  da
ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di consentire  l'acquisto  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica destinata all'assistenza  alloggiativa  ATER  e
comunali  o  degli  alloggi  di   nuova   costruzione   di   edilizia
"sovvenzionata per mutuo  sociale",  anche  in  deroga  ai  piani  di
cessione di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  o),  della  legge
regionale  6  agosto  1999,  n.   12   (Disciplina   delle   funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) e successive modifiche e di cui all'art. 48, comma 3, della
legge regionale 28 dicembre 2006,  n.  27,  relativo  all'alienazione
degli   alloggi   di   edilizia   residenziale   pubblica   destinata
all'assistenza abitativa, e successive modifiche,  e'  istituita  una
modalita' di vendita e  rateizzazione  del  prezzo  di  acquisto,  di
seguito  denominata  "mutuo  sociale".  Per  interventi  di  edilizia
"sovvenzionata per mutuo sociale" si intendono  interventi  di  nuova
costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi,  su
terreni nelle disponibilita' degli enti pubblici e attuati, in  forma
diretta, dalla direzione regionale competente in materia di  piani  e
programmi di edilizia residenziale.»; 
    b) alla lettera a) del  comma  3  dopo  la  parola:  «ATER»  sono
inserite le seguenti: « e dei comuni»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'importo del mutuo sociale e' pari al costo  totale  sostenuto
per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione  di  edilizia
"sovvenzionata per mutuo  sociale",  o  pari  al  prezzo  complessivo
richiesto dall'ATER o dal comune per l'acquisto, determinato ai sensi
della normativa vigente in  materia  di  alienazione  di  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica. In entrambi i casi la cessione  della
proprieta' avviene previa iscrizione ipotecaria e contestualmente  al
pagamento del primo rateo.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La rateizzazione del prezzo di  acquisto  di  cui  al  comma  2
operata dalle ATER o dai comuni o dalla  Regione  in  relazione  alla
proprieta' degli immobili, al tasso di interesse legale, puo'  essere
effettuata  sull'intero  importo  ovvero,  nel  caso   di   pagamento
immediato  di  una  quota  concordata  tra  le  parti,  sulla   parte
rimanente. I ratei di mutuo sociale, regolati da  apposito  piano  di
ammortamento da aggiornare annualmente in relazione  al  reddito  del
nucleo familiare del beneficiario, sono mensili, a rata  fissa  e  di
ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile netto del
nucleo familiare del beneficiario. Il tasso annuo di interessi legali
e' interamente a  carico  del  beneficiario  fino  al  raggiungimento
dell'1 per cento e oltre la soglia  limite  del  2,5  per  cento.  La
Regione  interviene  a  copertura  degli  interessi  in  misura   non
superiore alla percentuale massima dell'1,5 per cento.  Il  pagamento
della rata e' sospeso in caso di disoccupazione  del  beneficiario  o
altro  impedimento  al  pagamento  che  si  verifichi  in   capo   al
beneficiario, previo accertamento dell'impedimento  stesso  da  parte
della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario e'  tenuto
al pagamento del canone di locazione mediante le  medesime  modalita'
della locazione delle ATER. Al termine dello stato di  disoccupazione
o al cessare di altro impedimento al pagamento,  quanto  versato  dal
beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto
prezzo. E' consentita l'estinzione anticipata.»; 
    e) al comma 7 dopo la parola: «ATER» sono inserite  le  seguenti:
«e dei comuni». 
  13. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 21/2009 e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Art. 22-bis. 
 
Disposizioni transitorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica destinata all'esistenza  abitativa  per  Roma
  capitale 
  1.  In  considerazione  della  graduatoria  per  l'assegnazione  di
alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica  vigente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e   della   particolare
situazione di alta tensione abitativa  di  Roma  capitale,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2-ter,  del  regolamento  regionale  20  settembre
2000, n. 2  (Regolamento  per  l'assegnazione  e  la  gestione  degli
alloggi di edilizia residenziale  pubblica  destinata  all'assistenza
abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  regionale  6
agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, Roma capitale, nel  nuovo
bando generale di cui all'art. 1  del  r.r.  n.  2/2000,  provvede  a
riservare una quota del  50  per  cento  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  ai  soggetti  che  risultano  gia'  collocati
nell'attuale  graduatoria  a  punti  dieci,   previa   verifica   che
permangano in capo ad  essi  i  requisiti  soggettivi  per  l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 8 del r.r.  n.
2/2000, assicurando alternanza nell'assegnazione degli alloggi fra  i
soggetti a punti dieci, fino ad esaurimento, ed i nuovi  soggetti  in
graduatoria.». 
  14. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla  legge  regionale  n.  10/2011,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «1. Al fine  di  consentire  la  definizione  dei  procedimenti  di
sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, ferme  restando  le
specifiche previsioni della legge n. 47/1985 e successive  modifiche,
dell'art.  39  della  legge  n.  724/1994  e  successive   modifiche,
dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003 convertito dalla legge n.  326/2003
e  successive  modifiche  e  della  legge  regionale  n.  12/2004   e
successive modifiche, con particolare riguardo  all'esclusione  dalla
sanatoria delle opere  abusive  realizzate  su  immobili  soggetti  a
vincoli disposta dall'art. 32, comma 27,  lettera  d),  del  d.l.  n.
269/2003 convertito  dalla  legge  n.  326/2003  e  alla  necessita',
qualora  l'opera  sia  stata  realizzata  su  immobili  sottoposti  a
vincolo, del parere  favorevole  dell'amministrazione  preposta  alla
tutela  del   vincolo   stesso   ai   fini   della   formazione   del
silenzio-assenso, i soggetti che  hanno  presentato  domanda  per  il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi e  nei
termini previsti  dalla  predetta  normativa  possono  presentare  al
comune alternativamente:»; 
    b) alla lettera a), del comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  con  particolare  riferimento  alla  necessita',
qualora  l'opera  sia  stata  realizzata  su  immobili  sottoposti  a
vincolo, del parere  favorevole  dell'amministrazione  preposta  alla
tutela del vincolo stesso»; 
    c) al comma 3 le parole:  «nei  termini  previsti  dalle  singole
leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo  quanto  previsto  dalle  singole
leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1  per  la  formazione
del silenzio-assenso e a condizione che, qualora  l'opera  sia  stata
realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia  stato  ottenuto  il
parere  favorevole  dell'amministrazione  preposta  alla  tutela  del
vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria». 
  15. All'art. 1  della  legge  regionale  n.  36/1987  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «non comportano varianti allo  strumento
generale ovvero, se le comportano, quando queste  ultime  riguardino»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comportano  le   varianti   allo
strumento generale di seguito elencate»; 
    b) al comma 3 le parole: «ovvero con deliberazione  della  giunta
comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi di cui al comma 1,  lettere
b), c), e d) ovvero con deliberazione  della  giunta  comunale  nelle
ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a) , e) ed f)». 
  16. All'art. 1-bis della legge regionale n.  36/1987  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «che non comportino le modifiche di  cui
all'art.  1,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «anche   qualora
contengano le modifiche di cui al comma 2,»; 
    b) all'alinea del comma 2 dopo le parole: «di  seguito  elencate»
sono inserite le seguenti: «a piani attuativi gia'  approvati»,  dopo
le parole: «non costituiscono» e' inserita la seguente: «variante»  e
le parole: «sostanziale a un piano attuativo di cui all'art. 1, comma
1» sono soppresse. 
  17. Dopo il comma  terzo  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.
36/1987 e' aggiunto il seguente: 
    «4. I comuni individuano le aree da destinare, in  variante  agli
strumenti urbanistici comunali vigenti, all'insediamento di  impianti
per lo svolgimento delle attivita'  elencate  all'art.  1,  comma  1,
lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133). La deliberazione di  individuazione,  corredata  da  tutti  gli
elaborati tecnici e normativi e dei  pareri  prescritti,  costituisce
adozione  della  relativa  variante  urbanistica  ed  e'   pubblicata
nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune per  un  periodo
di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti
interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni.
La delibera di individuazione e'  inviata  alla  Regione,  unitamente
agli  atti  che  la  corredano  ed  alle  eventuali  osservazioni   e
controdeduzioni comunali, ed e' approvata con le  modalita'  indicate
nei commi precedenti.». 
  18. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l .r. 27/1990 e' aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis.  Al  fine  di  garantire  agli   enti   istituzionalmente
competenti le risorse finanziarie necessarie per la  realizzazione  o
l'ampliamento di  edifici  di  culto,  di  attrezzature  religiose  e
complessi parrocchiali su parte delle aree nella  disponibilita'  per
tali fini di detti enti, e' consentita la realizzazione di interventi
ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi,
con una volumetria non superiore a quella delle  opere  religiose,  e
comunque fino a un massimo di 3 mila  metri  quadrati  di  superficie
utile lorda. I proventi derivanti a detti enti dalla cessione a terzi
a qualsiasi  titolo  delle  aree  edificabili,  ovvero  dei  relativi
diritti edificatori o degli immobili realizzati,  sono  integralmente
destinati alla  esecuzione  delle  opere  religiose.  Il  progetto  o
programma unitario dei suddetti interventi e' approvato  in  variante
al PRG con ricorso alle procedure  di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale 2 luglio  1987,  n.  36  (Norme  in  materia  di  attivita'
urbanistico-edilizia e  snellimento  delle  procedure)  e  successive
modifiche ovvero con l'accordo di programma di cui  all'art.  34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali).». 
  19. Alla legge regionale n. 29/1997  e  successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 8 le parole:  «piani  di
miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici  competenti»
sono sostituite dalle seguenti:  «piani  di  utilizzazione  aziendale
(PUA) disciplinati dall'art. 57 della  legge  regionale  22  dicembre
1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche
e  dall'art.  18  della  legge  regionale  6  luglio  1998,   n.   24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti
a vincolo paesistico)»; 
    b) la lettera d) del comma 1 dell'art.  31  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) la possibilita' di realizzare gli interventi e le attivita'
previste dall'art. 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d).»; 
    c) dopo il comma 2-bis dell'art. 46 e' inserito il seguente: 
  «2 ter. Fino all'approvazione degli strumenti di cui agli  articoli
26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8,  comma  4,  lettera  d)  si
applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima
della data di entrata in vigore della presente legge.». 
  20. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16 della legge  regionale
n. 38/1999 e successive modifiche  dopo  le  parole:  «ambientale  ed
urbanistica,» sono inserite le seguenti:  «da  due  funzionari  della
direzione  regionale  territorio  ed  urbanistica  di  pluriennale  e
comprovata esperienza in materia di pianificazione urbanistica,». 
  21. Al comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  13/2009  e
successive modifiche dopo le parole: «sottotetti esistenti alla  data
di entrata in vigore della presente legge» sono inserite le seguenti:
«oppure ultimati come definiti dall'art. 31 della legge  28  febbraio
1985,  n.  47  (Norme  in   materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie) alla data del 31 dicembre 2011». 
  22. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata  previsti
in programmi adottati  dalla  Giunta  regionale  conservano  la  loro
efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei
relativi  finanziamenti,  a  condizione  che  abbiano  provveduto   a
ripianare l'eventuale perdita di bilancio dell'esercizio  finanziario
previsto dai bandi all'atto dell'approvazione del bilancio  medesimo.
Per gli interventi di cui al  presente  comma,  il  termine  previsto
dall'art.  7-bis,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  12/1999  e
successive modifiche, decorre dalla data del 31 agosto 2012. 
  23. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 4-bis dell'art. 13 e l'art. 36-quinquies della  legge
regionale n. 24/1998; 
    b) la  lettera  d-bis)  del  comma  4  dell'art.  8  della  legge
regionale n. 29/1997; 
    c) il comma 31 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2011; 
    d) le lettere b) ed e) del  comma  32  dell'art.  5  della  legge
regionale n. 10/2011. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 6 agosto 2012 
 
                              POLVERINI